Il Ministero dello Sviluppo Economico informa che è stata prevista una nuova finestra per richiedere il rimborso dei capitali relativi alle polizze vita dormienti che sono cadute in prescrizione prima dell’1/7/10. In sostanza si tratta di polizze vita scadute o per le quali il sottoscrittore è deceduto e nessun beneficiario si è fatto avanti per richiederne la liquidazione a seguito della scadenza o dell’evento di decesso. Non è così inconsueto che accadano queste cose, perché spesso chi sottoscrive tali polizze non informa i beneficiari previsti in polizza, chissà, forse perché pensa che l’assicurazione, avuta notizia del decesso, vada autonomamente a cercarli, o per chissà quali altri motivi chi è beneficiario di tali polizze non ne è al corrente.
Il risultato è che molte polizze vita, alla scadenza o al decesso del sottoscrittore, restano ferme, dimenticate e dopo i termini di prescrizione finiscono allo Stato. Dunque il Ministero ha riaperto una finestra temporale nell’ambito della quale chi è venuto a conoscenza della polizza troppo tardi per richiederne il rimborso, può ora farne richiesta. Esistono dei presupposti per fare questo cioè: l’evento o la scadenza che determina il diritto alla riscossione del capitale assicurato deve essere avvenuto dopo l’1/1/06 e la prescrizione deve essere accaduta prima del !/7/10. Che la Banca o l’assicurazione che ha venduto la polizza non abbia liquidato il capitale perché prescritto e già trasferito al Fondo rapporti dormienti.
Infine è necessario che il beneficiario non abbia avuto alcun tipo di rimborso, neanche parziale. La domanda di rimborso va presentata alla Consap dalla data di ieri e entro e non oltre l’1/7/16. Per la presentazione della richiesta occorre redarre la domanda secondo le indicazioni contenute nell’”avviso di rimborsabilità”. Ad evitare che i capitali che si versano con tanta fatica e sacrificio rischino fortemente di non arrivare mai alle persone identificate quali nostri beneficiari, è bene che chi sottoscrive una polizza vita tenga informato il beneficiario stesso dell’esistenza di tale polizza e di dove la si è sottoscritta, in modo che in caso malaugurato di evento che genera il diritto di riscossione, questo possa essere esercitato.
Inoltre è opportuno che a fronte di più di un beneficiario, il sottoscrittore indichi espressamente le percentuali di suddivisione del capitale, poiché in mancanza di queste indicazioni i tempi per la liquidazione possono allungarsi considerevolmente, dato che l’assicurazione deve prima stabilire le suddivisioni legittime e escludere ogni altra possibile pretesa ereditaria non conosciuta all’assicuratore al momento del decesso del sottoscrittore.